È frequente il caso del socio (e ancora di più
dell’amministratore) di una piccola società che è chiamato a prestare garanzia
fideiussoria per l’esposizione bancaria della società medesima.
L'articolo segue sul nuovo blog, impresa e società.
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Spesso la fideiussione è del tipo “omnibus” e
garantisce – pertanto - l’adempimento delle obbligazioni dipendenti da
operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero
consentite, alla società garantita.
Il fideiussore è, però, partecipe della vita
sociale e si rende ben conto del rischio di una simile garanzia.
Gli anni passano e la situazione cambia: il
socio garante lascia la compagine sociale o cessa di interessarsi attivamente
della vita sociale (per esempio perché decade dalla carica di amministratore o
si licenzia dall’impiego presso la società garantita).
La fideiussione (che non ha limite di durata)
viene dimenticata, senza che il socio garante neppure si preoccupi di revocare
il proprio impegno: il garante da partecipe diviene ignaro.
La fideiussione “riappare” però, all’improvviso
(anche dopo molti anni), quando la società garantita incontra difficoltà nel
rientro dell’esposizione bancaria.
Si pone, quindi, il problema della tutela del
garante ignaro dell’effettivo andamento della società garantita.
In questi casi deve essere tenuto ben presente
quanto dispone l’articolo 1956 del codice civile «il fideiussore per un'obbligazione futura è
liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha
fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo
erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento
del credito»: questa norma è considerata
inapplicabile quando il garante è in condizione di conoscere la situazione del
debitore garantito.
Se, quindi, la Banca ha
consentito successivi continui aumenti dell’esposizione della società garantita
nonostante il peggioramento della situazione della stessa, si apre un’importante
via di tutela per il fideiussore.
In questi casi è bene poter documentare in
maniera convincente sia il distacco del fideiussore dall’attività sociale che l’evoluzione
negativa subita dalle condizioni patrimoniali della società garantita.

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