giovedì 17 maggio 2012

IL PROBLEMA DELLA LIBERAZIONE DEL FIDEIUSSORE “OMNIBUS”.


È frequente il caso del socio (e ancora di più dell’amministratore) di una piccola società che è chiamato a prestare garanzia fideiussoria per l’esposizione bancaria della società medesima.
L'articolo segue sul nuovo blog, impresa e società.
Spesso la fideiussione è del tipo “omnibus” e garantisce – pertanto - l’adempimento delle obbligazioni dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero consentite, alla società garantita.
Il fideiussore è, però, partecipe della vita sociale e si rende ben conto del rischio di una simile garanzia.
Gli anni passano e la situazione cambia: il socio garante lascia la compagine sociale o cessa di interessarsi attivamente della vita sociale (per esempio perché decade dalla carica di amministratore o si licenzia dall’impiego presso la società garantita).
La fideiussione (che non ha limite di durata) viene dimenticata, senza che il socio garante neppure si preoccupi di revocare il proprio impegno: il garante da partecipe diviene ignaro.
La fideiussione “riappare” però, all’improvviso (anche dopo molti anni), quando la società garantita incontra difficoltà nel rientro dell’esposizione bancaria.
Si pone, quindi, il problema della tutela del garante ignaro dell’effettivo andamento della società garantita.
In questi casi deve essere tenuto ben presente quanto dispone l’articolo 1956 del codice civile «il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito»: questa norma è considerata inapplicabile quando il garante è in condizione di conoscere la situazione del debitore garantito.
Se, quindi, la Banca ha consentito successivi continui aumenti dell’esposizione della società garantita nonostante il peggioramento della situazione della stessa, si apre un’importante via di tutela per il fideiussore.
In questi casi è bene poter documentare in maniera convincente sia il distacco del fideiussore dall’attività sociale che l’evoluzione negativa subita dalle condizioni patrimoniali della società garantita.

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