La
responsabilità penale-amministrativa di cui al decreto legislativo 231/2011
(decreto legislativo 231/01 “Disciplina della responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di
personalità giuridica”) comporta l’applicazione di sanzioni pecuniarie o
interdittive quando vengano commessi dei reati nell’ambito dell’organizzazione
di: Enti forniti di personalità giuridica, società fornite di personalità
giuridica e associazioni anche prive di personalità giuridica, Imprese
individuali (Cass. 15 dicembre 2010, n. 15657) e – forse - studi
professionali (Cass. Pen. n. 4703 del 7 febbraio 2012 riferita a laboratorio
odontotecnico in forma di snc).
Questa
responsabilità, come è noto, è esclusa in caso di adozione da parte degli Enti
di modelli organizzativi idonei a prevenire il compimento dei reati.
Il d.lgs.
231/2001 consente l’esenzione da responsabilità degli enti che:
§
si dotino e
abbiano efficacemente adottato specifici modelli organizzativi e di gestione,
idonei alla prevenzione di reati della medesima specie di quello commesso, di
modo che il reato sia commesso aggirando fraudolentemente i predetti modelli di
organizzazione e di gestione;
§
si dotino di
un organismo di vigilanza ad hoc, dotato di autonomi poteri di iniziativa e
controllo, che abbia effettivamente esercitato le sue funzioni e i suoi compiti
durante il momento di commissione del reato.
L’adozione
di un “modello 231” in alcuni casi è esplicitamente obbligatoria:
•
società
quotate al segmento Star di Borsa Italiana;
•
imprese che
aspirino all’accreditamento presso Enti Locali: sanità Regione Sicilia (decreti
n. 1179/11 e 1180/11), formazione professionale Regione Lombardia (decreto
regionale n. 588/2010), convenzionamento con Regione Calabria;
•
imprese a
partecipazione pubblica per effetto di leggi regionali (es. ASL lombarde)
•
previsione articolo
30 T.U. Sicurezza Lavoro d. lgs. 81/08.
Il modello è
in realtà sempre implicitamente obbligatorio in termini di ruolo e
responsabilità degli amministratori.
L’adozione e
l’attuazione del modello 231 (così come dei criteri di comportamento previsti
dai codici volontari di categoria) costituiscono, infatti, elementi dei doveri
gestionali degli amministratori e specificano il precetto generale di diligenza
connessa alla natura dell’incarico degli amministratori di società di cui
all’articolo 2392 cod. civ.
Gli
amministratori che abbiano trascurato adozione o attuazione del modello sono
civilmente responsabili verso la società, i creditori sociali e tutti i
soggetti legittimati al risarcimento.
Una prima –
parziale - applicazione Trib. Milano 1774 del 13.02.2008: l'amministratore
delegato e presidente del C.d.A. è tenuto al risarcimento della sanzione
amministrativa di cui all'art. 10 d.lgs. n. 231/2001, nell'ipotesi di condanna
dell'ente a seguito di reato, qualora non abbia adottato o non abbia proposto
di adottare un modello organizzativo.
Andando più
oltre: anche in assenza di sanzioni l’amministratore si potrebbe considerare
sempre responsabile verso la società se non ha adottato il modello 231, per
avere esposto la società medesima al rischio della commissione di reati e delle
relative conseguenze sanzionatorie.
Riferimenti:

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