Non è
infrequente che gli Istituti di Credito chiedano e ottengano – negoziando la
concessione di crediti - garanzie fideiussorie di soggetti che sono e con ogni
probabilità saranno nullatenenti o comunque privi di significativo patrimonio.
Queste
persone assumono un’obbligazione, che non saranno mai in grado di soddisfare
perché assolutamente sproporzionata alle loro condizioni patrimoniali: in
questo modo è condizionata l'intera esistenza del garante, costretto - secondo
un'espressione corrente in Germania - a una vita «sulla torre dei debiti».
Nella
giurisprudenza della vicina Germania (di cultura e tradizione giuridica
assimilabile alla nostra) siffatta prassi è oggetto di valutazioni negative.
A volte si è
riscontrata una violazione del § 138 BGB (codice civile) in base al quale è nullo il negozio
contrario al buon costume. Altre volte la valutazione negativa è stata fondata
sull'applicazione del § 310 BGB che sancisce la nullità di alienazioni (o di
costituzione di usufrutto) aventi a oggetto beni futuri e che garantirebbe il «diritto inalienabile alla speranza e al
perseguimento della felicità».
Altre volte in Germania la domanda
dell'istituto di credito garantito è stata respinta in applicazione del
principio di auto responsabilità per violazione degli obblighi di informazione
e di avviso incombenti sulla banca creditrice.
La soluzione
dei Giudici Tedeschi è stata autorevolmente avallata dalla Corte Costituzionale
di quel Paese con la notissima sentenza 19 ottobre 1993 (in Foro It.,
1995, IV, c. 88 ss.).
Non credo
che in Italia siano ancora maturi i tempi per una simile evoluzione.
Credo, però,
che la comunità degli operatori del diritto e dell’economia debba seriamente
riflettere sulla possibilità di un cambiamento culturale.
Qualche spunto
per dichiarare la nullità (e/o pronunciare l’annullamento) della fideiussione
del nullatenente si può trovare.
Ne indico
qualcuno:
-
si tratta di
un impegno giuridico fin dall’inizio irrealizzabile e privo di qualsiasi
serietà;
-
si
tratta di una situazione nella quale la posizione delle parti è talmente
sperequata che si può davvero dubitare dell’esistenza di una causa giuridica
della fideiussione;
-
non è
meritevole di tutela il comportamento di un operatore economico qualificato (la
Banca) che accetta (e magari qualche volta impone) un obbligo del tutto
spropositato da parte di un soggetto ai margini del sistema economico;
-
un
elementare principio di buona fede impone di tutelare la posizione dell’altro
contraente, informandolo dell’inutilità o del pregiudizio degli impegni che
intende assumere.

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