giovedì 4 novembre 2010

impresa-società: società in accomandita semplice

impresa-società: società in accomandita semplice: "La Sentenza della Corte di Cassazione n. 13468 del 3 giugno 2010 ha affrontato la questione dell’ “accomandatario occulto”.Il Tribunale di V..."

società in accomandita semplice

La Sentenza della Corte di Cassazione n. 13468 del 3 giugno 2010 ha affrontato la questione dell’ “accomandatario occulto”.
Il Tribunale di Verona aveva dichiarato il fallimento del socio accomandante di una s.a.s., ritenendo di qualificarlo come accomandatario in virtù dell’esistenza di una continuativa attività di prestazione di garanzia alla società, accompagnata da prelievi dalle casse sociali.
La dichiarazione di fallimento era poi stata revocata in secondo grado.
La Cassazione, confermando la decisione della Corte d’Appello di Venezia ha affermato che l’ingerenza “finanziaria” dell’accomandante che presti garanzie e prelevi dalle casse sociali non può considerarsi equivalente al compimento di atti gestori in presenza del quale l’articolo 2320 c.c. consente la riqualificazione della posizione del socio.

La consultazione dei documenti sociali nelle s.p.a.

Il Tribunale di Lecco ha risolto con ordinanza recente una singolare controversia riguardante la definizione dei limiti del diritto dei soci di società per azioni di consultare la documentazione sociale. I soci di minoranza di una s.p.a. avevano chiesto agli amministratori la consegna di numerosi documenti contabili e amministrativi (contratti, schede clienti/fornitori, schede contabili, registri IVA vendite…) sostenendo di averne la necessità per eseguire la rivalutazione delle loro partecipazioni ai sensi dell’articolo due, comma 229, della legge finanziaria per l’anno 2010.
La società si era opposta, sostenendo che i soci potevano avere accesso unicamente alla documentazione menzionata dall’art. 2422 del codice civile («i soci hanno (scil.: solo) diritto di esaminare i libri indicati nei numeri 1 e 3 dell'articolo precedente e di ottenerne estratti a proprie spese», ossia (vedasi l’art. 2421 c.c.): «1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli a esse relativi e i versamenti eseguiti; 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico»).
Nel corso del dibattito processuale i soci di minoranza avevano sostenuto la prevalenza della normativa "speciale" relativa alla rivalutazione tributaria delle partecipazioni sociali sulla regola generale del codice civile, affermando che la previsione legislativa di una perizia di rivalutazione imponeva necessariamente di ritenere ammissibile il più ampio accesso alla documentazione contabile societaria.
Il Tribunale ha risolto la questione optando per la prevalenza della regola generale di cui all'articolo 2422 del codice civile, sul presupposto che l'interesse della società alla tutela della propria sfera di riservatezza sia prevalente rispetto all'esigenza dei singoli soci di provvedere alla stima del valore delle loro partecipazioni.