Riferimenti normativi.
Artt. 2262,
2263, 2264, 2265, 2293 e 2315 c. c.
Nelle
società di persone tutti i soci partecipano agli utili della gestione sociale:
i soci partecipano altresì, salvo per i casi in cui è ammesso il patto
contrario, alle relative perdite.
Non
esistono regole imperative riguardo alle modalità di ripartizione degli utili
tra i soci delle società di persone, salvo il divieto del «patto leonino» (art. 2256 c.c.: «è nullo il patto con il quale
uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite».)
Esistono
peraltro (art. 2263 c.c.) delle regole suppletive, applicabili in difetto di
accordo tra le parti a proposito delle modalità di distribuzione dell’utile.
Si tratta
delle seguenti regole:
-
le parti
spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai
conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto,
esse si presumono uguali;
-
la parte
spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è determinata dal
contratto, è fissata dal Giudice secondo equità;
-
se il
contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, si presume
che debba determinarsi nella stessa misura la partecipazione alle perdite.
Il
contratto sociale può peraltro prevedere che la determinazione della parte di
guadagni e di perdite spettante a ciascun socio sia rimessa a un terzo, che
operi come «arbitratore» (art. 2264 c.c.)
Nelle
società di persone il diritto alla percezione dell’utile sorge immediatamente
dopo l’approvazione del rendiconto annuale e non può quindi essere sottratto a
un socio senza il suo consenso, salvo contraria disposizione del contratto
sociale (art. 2262 c.c.)