QUARTA SCHEDA DI DIRITTO COMMERCIALE. LE DISCIPLINE DEI DIVERSI IMPRENDITORI

Particolarità della disciplina dell’imprenditore commerciale medio - grande.
disciplina dell’iscrizione nel Registro delle Imprese con effetto dichiarativo (iscrizione di nomine di procuratori, istituzione di sedi secondarie , atti di autorizzazione concernenti minori, ecc.);
vantaggi processuali della tenuta delle scritture contabili (artt. 2709, 2710 e 2711 cod. civ.)
disciplina della capacità all’esercizio d’impresa (artt. 320, 371, 397, 424 e 425).
disciplina della rappresentanza  (art. 2203ss. cod. civ.);
disciplina delle scritture contabili (artt. 2214ss. e 2709ss. cod. civ.)
disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali (art. 2221 cod. civ.)
Particolarità della disciplina dell’imprenditore commerciale piccolo
disciplina dell’iscrizione nel Registro delle Imprese con effetto di pubblicità notizia;
esenzione dal fallimento nei limiti di cui al novellato articolo 1 legge fallimentare
Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici [...].
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
Applicazione della disciplina dei contratti d’impresa, con esclusione dell’articolo 1330 cod. civ.
inapplicabilità delle disposizioni sulla prova della circolazione dell’azienda e sull’iscrizione della stessa nel Registro delle imprese

Particolarità della disciplina dell’imprenditore agricolo
Equiparato a quello commerciale per quanto attiene gli effetti dichiarativi dell’iscrizione nel Registro delle Imprese;
Disciplina particolare con richiamo agli usi per quanto attiene i poteri dei dirigenti preposti all’esercizio dell’impresa ed i fattori (art. 2138 cod. civ.)
Ammesso lo scambio di mano d’opera  o di servizi secondo gli usi (art. 2139 cod. civ.)
Disciplina peculiare affitto a coltivatore diretto (artt. 1647ss. cod. civ.).