SESTA SCHEDA DI DIRITTO COMMERCIALE. L’AZIENDA E IL SUO TRASFERIMENTO.


L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.
L’azienda è un insieme unitario ma non ha una legge di circolazione propria, così che nel trasferimento dell’azienda si devono rispettare le regole di forma e sostanza relative al trasferimento dei singoli beni che fanno parte di essa.
Il codice civile regola la vicenda del trasferimento dell’azienda a titolo di proprietà o di godimento (affitto – usufrutto), con regole finalizzate a conservare il più possibile l’unitarietà dell’azienda e ad evitarne la disgregazione.
In tutte le ipotesi di trasferimento di azienda vengono trasferiti insieme alla stessa anche i contratti aziendali che non abbiano carattere personale con fornitori, finanziatori, lavoratori e clienti: i terzi contraenti possono solo recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, ma solo se esiste una giusta causa. in questo caso il contratto aziendale si scioglie e non può ritornare in capo a chi ha trasferito l’azienda (2558 cod. civ.).
In tutte le ipotesi di trasferimento di azienda commerciale l’alienante deve astenersi, per un periodo massimo di cinque anni, dall’iniziare una nuova impresa che possa comunque, per ragioni oggettive (come l’ubicazione) sviare clientela dall’azienda ceduta. è ammesso il patto contrario, ma non è ammesso concordare un divieto di concorrenza di durata maggiore. si ritiene che tale divieto operi anche in situazioni analoghe al trasferimento di azienda, come la vendita forzata, la divisione ereditaria o la cessione dell’intera partecipazione sociale (o quella di controllo) di una società (2557 cod. civ.)
Solo nel caso della vendita dell’azienda si trasferiscono con essa i crediti aziendali. per le aziende di imprese soggette a registrazione con efficacia dichiarativa la cessione è resa efficace nei confronti dei debitori attraverso l’iscrizione nel registro delle imprese. per le altre aziende è necessaria la notificazione della cessione di credito nei modi ordinari (art. 2559 cod. civ.)
Chi aliena un’azienda non è  liberato dai debiti della stessa. nel caso della vendita di azienda commerciale si trasferiscono con essa anche i debiti, a meno che i creditori non abbiano liberato l’alienante e purché si tratti di debiti risultanti dai libri sociali obbligatori (art. 2560 cod. civ.), ovvero di debiti nei confronti dei prestatori di lavoro subordinato (art. 2112 cod. civ.)
È importante distinguere il trasferimento dell’azienda dalla cessione di un insieme di beni compresi nel patrimonio d’impresa. La giurisprudenza identifica il trasferimento d’azienda come la cessione di un'entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conserva la sua identità e consenta l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo. Pertanto, pur non essendo necessaria la cessione di tutti gli elementi che normalmente costituiscono l'azienda, deve tuttavia appurarsi che nel complesso di quelli ceduti permanga un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine all'esercizio dell'impresa, sia pure mediante la successiva integrazione da parte del cessionario (non è quindi, per esempio, cessione di un’azienda di trasporti la vendita di un gruppo di autoveicoli): si veda anche la definizione di cessione di azienda contenuta nell’articolo 2122 del codice civile.

Diverse norme si occupano del trasferimento di azienda per particolari ragioni. Si segnalano le regole di diritto tributario contenute nell’articolo 14 del decreto legislativo 472 del 1997.

Nella pratica è frequente il caso della cessione di una sola parte dell’azienda, funzionalmente organizzata in modo tale da potere svolgere funzione economico produttiva in via autonoma rispetto al complesso degli altri beni aziendali. Si usa un questo caso l’espressione “ramo d’azienda”. Nella cessione di ramo d’azienda si applicano le regole relative a concorrenza, contratti, debiti e crediti, riferite al singolo ramo ceduto.