L’azienda è il complesso dei beni
organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.
L’azienda è un insieme unitario ma
non ha una legge di circolazione propria, così che nel trasferimento
dell’azienda si devono rispettare le regole di forma e sostanza relative al
trasferimento dei singoli beni che fanno parte di essa.
Il codice civile regola la vicenda
del trasferimento dell’azienda a titolo di proprietà o di godimento (affitto –
usufrutto), con regole finalizzate a conservare il più possibile l’unitarietà
dell’azienda e ad evitarne la disgregazione.
In tutte le ipotesi di
trasferimento di azienda vengono trasferiti insieme alla stessa anche i
contratti aziendali che non abbiano carattere personale con fornitori,
finanziatori, lavoratori e clienti: i terzi contraenti possono solo recedere
dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, ma solo se esiste
una giusta causa. in questo caso il contratto aziendale si scioglie e non può
ritornare in capo a chi ha trasferito l’azienda (2558 cod. civ.).
In tutte le ipotesi di
trasferimento di azienda commerciale l’alienante deve astenersi, per un
periodo massimo di cinque anni, dall’iniziare una nuova impresa che possa
comunque, per ragioni oggettive (come l’ubicazione) sviare clientela
dall’azienda ceduta. è ammesso il patto contrario, ma non è ammesso concordare
un divieto di concorrenza di durata maggiore. si ritiene che tale divieto operi
anche in situazioni analoghe al trasferimento di azienda, come la vendita
forzata, la divisione ereditaria o la cessione dell’intera partecipazione
sociale (o quella di controllo) di una società (2557 cod. civ.)
Solo nel caso della vendita
dell’azienda si trasferiscono con essa i crediti aziendali. per le aziende di
imprese soggette a registrazione con efficacia dichiarativa la cessione è resa
efficace nei confronti dei debitori attraverso l’iscrizione nel registro delle
imprese. per le altre aziende è necessaria la notificazione della cessione di
credito nei modi ordinari (art. 2559 cod. civ.)
Chi aliena un’azienda non è liberato dai debiti della stessa. nel caso
della vendita di azienda commerciale si trasferiscono con essa anche i
debiti, a meno che i creditori non abbiano liberato l’alienante e purché si
tratti di debiti risultanti dai libri sociali obbligatori (art. 2560 cod.
civ.), ovvero di debiti nei confronti dei prestatori di lavoro subordinato (art.
2112 cod. civ.)
È
importante distinguere il trasferimento dell’azienda dalla cessione di un
insieme di beni compresi nel patrimonio d’impresa. La giurisprudenza identifica
il trasferimento d’azienda come la cessione di un'entità economica organizzata
in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conserva la sua
identità e consenta l'esercizio di un'attività economica finalizzata al
perseguimento di uno specifico obiettivo. Pertanto, pur non essendo necessaria
la cessione di tutti gli elementi che normalmente costituiscono l'azienda, deve
tuttavia appurarsi che nel complesso di quelli ceduti permanga un residuo di
organizzazione che ne dimostri l'attitudine all'esercizio dell'impresa, sia
pure mediante la successiva integrazione da parte del cessionario (non è
quindi, per esempio, cessione di un’azienda di trasporti la vendita di un
gruppo di autoveicoli): si veda anche la definizione di cessione di azienda
contenuta nell’articolo 2122 del codice civile.
Diverse norme si occupano del
trasferimento di azienda per particolari ragioni. Si segnalano le regole di
diritto tributario contenute nell’articolo 14 del decreto legislativo 472 del
1997.
Nella
pratica è frequente il caso della cessione di una sola parte dell’azienda,
funzionalmente organizzata in modo tale da potere svolgere funzione economico
produttiva in via autonoma rispetto al complesso degli altri beni aziendali. Si
usa un questo caso l’espressione “ramo d’azienda”. Nella cessione di ramo d’azienda
si applicano le regole relative a concorrenza, contratti, debiti e crediti,
riferite al singolo ramo ceduto.