DODICESIMA SCHEDA. I MODELLI ALTERNATIVI DI GOVERNANCE: DUALISTICO E MONISTICO


MODELLO DUALISTICO
Organi e funzioni:
·         Assemblea
·         Consiglio di sorveglianza
·         Consiglio di gestione
·         Controllo contabile
Competenza dell’assemblea
Art. 2364 bis - Assemblea ordinaria nelle società con consiglio di sorveglianza.
Nelle società ove è previsto il consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria:
1) nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza;
2) determina il compenso ad essi spettante, se non è stabilito nello statuto.
3) delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza;
4) delibera sulla distribuzione degli utili;
5) nomina il revisore.
Consiglio di sorveglianza
Art. 2409 terdecies - Competenza del consiglio di sorveglianza.
Il consiglio di sorveglianza:
a) nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione; ne determina il compenso, salvo che
la relativa competenza sia attribuita dallo statuto all'assemblea;
b) approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato;
c) esercita le funzioni di cui all’art. 2403, comma 1° (ossia quelle del Collegio Sindacale);
d) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione;
e) presenta la denuncia al tribunale di cui all’art.2409;
f) riferisce all’assemblea sull’attività di vigilanza svolta;
g) se previsto dallo statuto, delibera sui piani strategici industriali e finanziari della società ;
Consiglio di gestione
Art. 2409 novies - Consiglio di gestione.
La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
Può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti;
Controllo contabile, in alternativa:
Revisore individuale
Società di revisione
SISTEMA MONISTICO
Organi e funzioni:
·         Assemblea
·         Consiglio di amministrazione
·         Comitato per il controllo sulla gestione (in seno al cda);
·         Controllo contabile
COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE
Art. 2409 octiesdecies - Comitato per il controllo sulla gestione.
Il comitato è composto da amministratori in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto e dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409-septiesdecies, che non siano membri del comitato esecutivo ed ai quali non siano attribuite deleghe o particolari cariche e comunque non svolgano, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa sociale o di società che la controllano o ne sono controllate. Almeno uno dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione deve essere scelto fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro