MODELLO DUALISTICO
Organi e
funzioni:
·
Assemblea
·
Consiglio di sorveglianza
·
Consiglio di gestione
·
Controllo contabile
Competenza
dell’assemblea
Art. 2364 bis - Assemblea ordinaria nelle società con consiglio
di sorveglianza.
Nelle società ove è previsto il consiglio
di sorveglianza, l'assemblea ordinaria:
1) nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza;
2) determina il compenso ad essi spettante, se non è stabilito
nello statuto.
3) delibera sulla responsabilità dei consiglieri di
sorveglianza;
4) delibera sulla distribuzione degli utili;
5) nomina il revisore.
Consiglio
di sorveglianza
Art. 2409 terdecies - Competenza del
consiglio di sorveglianza.
Il consiglio di sorveglianza:
a) nomina e revoca i componenti del
consiglio di gestione; ne determina il compenso, salvo che
la relativa competenza sia attribuita
dallo statuto all'assemblea;
b) approva il bilancio di esercizio
e, ove redatto, il bilancio consolidato;
c) esercita le funzioni di cui
all’art. 2403, comma 1° (ossia quelle del Collegio Sindacale);
d) promuove l'esercizio dell'azione
di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione;
e) presenta la denuncia al tribunale
di cui all’art.2409;
f) riferisce all’assemblea sull’attività
di vigilanza svolta;
g) se previsto dallo statuto, delibera
sui piani strategici industriali e finanziari della società ;
Consiglio
di gestione
Art. 2409 novies - Consiglio di gestione.
La gestione dell'impresa spetta esclusivamente
al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione
dell'oggetto sociale.
Può delegare proprie attribuzioni ad
uno o più dei suoi componenti;
Controllo
contabile, in alternativa:
Revisore individuale
Società di revisione
SISTEMA
MONISTICO
Organi e funzioni:
·
Assemblea
·
Consiglio di amministrazione
·
Comitato per il controllo sulla gestione (in seno al
cda);
·
Controllo contabile
COMITATO
PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE
Art. 2409 octiesdecies - Comitato per
il controllo sulla gestione.
Il comitato è composto da amministratori in possesso
dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto e dei
requisiti di indipendenza di cui all'articolo
2409-septiesdecies, che non siano membri del comitato esecutivo ed
ai quali non siano attribuite deleghe o particolari cariche e comunque non
svolgano, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa
sociale o di società che la controllano o ne sono controllate. Almeno uno dei
componenti del comitato per il controllo sulla gestione deve essere scelto fra i revisori legali iscritti nell'apposito
registro