DECIMA SCHEDA: LA COSTITUZIONE DELLE SOCIETÀ PER AZIONI.


La società per azioni deve costituirsi necessariamente per atto pubblico (art. 2328) e l’atto costitutivo deve contenere determinati elementi obbligatori. L’atto può essere rogato dal Notaio solo se verifica l’esistenza delle condizioni per la costituzione della società.
L’atto costitutivo pubblico può essere unilaterale o contrattuale.
La costituzione può essere simultanea o a seguito di procedimento per pubblica sottoscrizione (in questo secondo caso solo per contratto).
La costituzione per pubblica sottoscrizione (artt. 2333 ss. cod. civ.) prevede la formazione di un programma da parte di promotori, l’adesione al programma tramite la sottoscrizione delle azioni, la celebrazione di un’assemblea dei sottoscrittori che delibera l’atto costitutivo, nomina gli organi sociali e determina i benefici per i fondatori con principio maggioritario.
La società viene a esistenza solo con l’iscrizione nel Registro delle Imprese (art. 2331) da farsi entro venti giorni a cura del notaio, degli amministratori ovvero di ciascun socio. Il Registro delle Imprese compie solo un controllo di regolarità formale.
Per le obbligazioni assunte prima dell’iscrizione rispondono coloro che hanno agito e con essi il socio unico fondatore e/o i soci che abbiano autorizzato e consentito il compimento dell’operazione. La società risponde comunque di tali obbligazioni se le approva.
Dopo l’iscrizione, la società può essere dichiarata nulla solo per: mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico; illiceità dell'oggetto sociale; mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale (art. 2332.)
La dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese. I soci non sono liberati dall'obbligo di conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali. La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori. La nullità non può essere dichiarata quando la sua causa è stata eliminata e di tal eliminazione è stata data pubblicità con iscrizione nel registro delle imprese. Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullità deve essere iscritto, a cura degli amministratori o dei liquidatori nominati ai sensi del quarto comma, nel registro delle imprese.
Le condizioni per la costituzione della società sono l’esistenza delle necessarie autorizzazioni amministrative, l’integrale sottoscrizione del capitale sociale, il rispetto delle disposizioni sui conferimenti in natura.
I conferimenti nelle società per azioni possono essere in denaro, in crediti o in natura.
Disciplina dei conferimenti nell’articolo 2342. Se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in denaro. Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in denaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere eseguiti entro novanta giorni. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.
Conferimenti in natura (art. 2344.) Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello a essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.
L’esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dall’iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.
Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in denaro o recedere dalla società; il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura. L’atto costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto comma dell’articolo 2346, che per effetto dell’annullamento delle azioni disposto nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione tra i soci.

Socio Moroso art. 2344. Se il socio non esegue i pagamenti dovuti, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli amministratori, se non ritengono utile promuovere azione per l’esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in proporzione della loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte possono far vendere le azioni a rischio e per conto del socio, per mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati.
Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.
Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunziata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale.
Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.