La società per azioni deve
costituirsi necessariamente per atto pubblico (art. 2328) e l’atto costitutivo
deve contenere determinati elementi obbligatori. L’atto può essere rogato dal
Notaio solo se verifica l’esistenza delle condizioni per la costituzione della
società.
L’atto costitutivo pubblico può
essere unilaterale o contrattuale.
La costituzione può essere
simultanea o a seguito di procedimento per pubblica sottoscrizione (in questo
secondo caso solo per contratto).
La costituzione per pubblica
sottoscrizione (artt. 2333 ss. cod. civ.) prevede la formazione di un programma
da parte di promotori, l’adesione al programma tramite la sottoscrizione delle
azioni, la celebrazione di un’assemblea dei sottoscrittori che delibera l’atto
costitutivo, nomina gli organi sociali e determina i benefici per i fondatori
con principio maggioritario.
La società viene a esistenza solo
con l’iscrizione nel Registro delle Imprese (art. 2331) da farsi entro venti
giorni a cura del notaio, degli amministratori ovvero di ciascun socio. Il
Registro delle Imprese compie solo un controllo di regolarità formale.
Per le obbligazioni assunte prima
dell’iscrizione rispondono coloro che hanno agito e con essi il socio unico
fondatore e/o i soci che abbiano autorizzato e consentito il compimento
dell’operazione. La società risponde comunque di tali obbligazioni se le
approva.
Dopo l’iscrizione, la società può
essere dichiarata nulla solo per: mancata
stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico; illiceità
dell'oggetto sociale; mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione
riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del
capitale sociale o l'oggetto sociale (art. 2332.)
La dichiarazione di nullità non pregiudica
l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel
registro delle imprese. I soci non sono liberati dall'obbligo di conferimento
fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali. La sentenza che
dichiara la nullità nomina i liquidatori. La nullità non può essere dichiarata
quando la sua causa è stata eliminata e di tal eliminazione è stata data pubblicità
con iscrizione nel registro delle imprese. Il dispositivo della sentenza che
dichiara la nullità deve essere iscritto, a cura degli amministratori o dei
liquidatori nominati ai sensi del quarto comma, nel registro delle imprese.
Le condizioni per la costituzione della società sono
l’esistenza delle necessarie autorizzazioni amministrative, l’integrale
sottoscrizione del capitale sociale, il rispetto delle disposizioni sui
conferimenti in natura.
I conferimenti nelle società per azioni possono
essere in denaro, in crediti o in natura.
Disciplina dei conferimenti nell’articolo 2342. Se nell’atto costitutivo non è stabilito
diversamente, il conferimento deve farsi in denaro. Alla sottoscrizione
dell’atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il
venticinque per cento dei conferimenti in denaro o, nel caso di costituzione
con atto unilaterale, il loro intero ammontare. Le azioni corrispondenti a tali
conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della
sottoscrizione. Se viene meno la pluralità dei soci,
i versamenti ancora dovuti devono essere eseguiti
entro novanta giorni. Non possono formare oggetto di conferimento le
prestazioni di opera o di servizi.
Conferimenti
in natura (art. 2344.) Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare
la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario
ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti,
l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello a essi attribuito ai
fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo e
i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all'atto
costitutivo.
L’esperto
risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Gli amministratori
devono, nel termine di centottanta giorni dall’iscrizione della società,
controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma
e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima.
Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni
corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate
presso la società.
Se
risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre
un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve
proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che
risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in denaro
o recedere dalla società; il socio recedente ha diritto alla restituzione del
conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura. L’atto
costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto comma
dell’articolo 2346, che per effetto dell’annullamento delle azioni disposto nel
presente comma si determini una loro diversa ripartizione tra i soci.
Socio
Moroso art. 2344. Se il socio non esegue i pagamenti dovuti, decorsi quindici
giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, gli amministratori, se non ritengono utile promuovere azione per
l’esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in
proporzione della loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai
conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte possono far vendere le
azioni a rischio e per conto del socio, per mezzo di una banca o di un
intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati.
Qualora
la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori
possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il
risarcimento dei maggiori danni.
Le azioni
non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro l'esercizio in
cui fu pronunziata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la
corrispondente riduzione del capitale.
Il socio
in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.