Riferimenti normativi.
Artt.
2286, 2287, 2288, 2289 c.c.
Il
socio amministratore di una s.n.c. o l’accomandatario di una s.a.s. ha venduto
a prezzo vile il principale cespite della società, ha violato il divieto di
concorrenza di cui all’articolo 2301 c.c. L’accomandante o il socio non
amministratore di una s.n.c. ha violato l’obbligo di conferimento.
In
queste, come in altre situazioni simili, è possibile l’esclusione del socio di
una società di persone.
Il
procedimento di esclusione è disciplinato dall’articolo 2287: «L'esclusione è
deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il
socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della
comunicazione al socio escluso. Entro questo termine il socio escluso
può fare opposizione davanti al tribunale, il quale può sospendere l'esecuzione.
Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata
dal tribunale, su domanda dell'altro».
Per
escludere un socio di società personale non è necessario convocare un’assemblea
o una simile riunione dei soci.
La
Cassazione (nn. 536/53 153/98, 6394/96, 1977/73, 2603/58, 1037/57, 664/55) e i
giudici di merito ritengono, infatti, che nella disciplina della società di persone
manchi la previsione dell'organo e del metodo assembleare; sicché per escludere
un socio non è necessaria la consultazione di tutti i soci, né la contestualità
della manifestazione di volontà espressa.
Il
socio escluso ha naturalmente diritto alla liquidazione della sua quota ai
sensi dell’articolo 2289: spesso si tratta di una liquidazione non
soddisfacente (anche perché non sempre in società a base ristretta o familiare
esiste particolare accuratezza contabile e perché è molto difficile valutare l’avviamento.)
La
disciplina sull’esclusione del socio di società di persone si presta a qualche
abuso: escludere un socio è molto facile, mentre proporre opposizione è molto
difficile (e costoso) per l’escluso (anche perché molti contratti di società
contengono clausole arbitrali, obbligando a ingenti spese per il compenso degli
arbitri).
Si
tratta di qualcosa di simile a un divorzio non consensuale senza una previsione
sicura di assegno di mantenimento.
Gli
imprenditori e i loro consulenti dovrebbero quindi prestare particolare
attenzione al rischio di esclusione e soprattutto ricordare che l’esclusione si
delibera a maggioranza “per teste”: basta quindi che un socio sia solo contro
tutti gli altri perché ci sia il rischio del suo allontanamento dalla società.