Nella pratica degli affari il ricorso
alle cambiali a garanzia dei pagamenti futuri va sempre più diminuendo.
Capita, infatti, spesso che al
momento della conclusione di un accordo commerciale che preveda dilazioni di
pagamento una parte consegni all’altra uno o più assegni privi della data e del
luogo di emissione (o con data posticipata) a garanzia del futuro pagamento.
L'articolo segue sul nuovo blog, impresa e società.
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Questi titoli sono privi degli
elementi di cui al n. 5) dell'art. 1 del R.D. n. 1736 del 1933 (legge assegni),
in assenza dei quali il titolo non vale come assegno (v. art. 2 legge assegni).
Si tratta di un uso diffuso, specie
in contesti nei quali è difficile o troppo costoso il ricorso a forme più
evolute di garanzia, come la fideiussione bancaria.
In queste situazioni è bene avere la
massima cautela.
Un significativo orientamento
giurisprudenziale ritiene, infatti, che l'assegno privo di data sia nullo,
potendo valere solo in via eventuale quale promessa di pagamento (Cassazione
civile 6 marzo 2006 n. 4804; Cassazione civile 14 novembre 2001 n. 14158;
Cassazione civile 30 maggio 1996 n. 5039). In proposito una decisione risalente
della Cassazione ha anche affermato che la carenza della data non essere
rimediata dal potere conferito dal traente al prenditore di completare poi il
titolo con la data mancante: detta delega deve, infatti, ritenersi inefficace, perché
è necessario che tutti gli elementi dell'assegno sano presenti al momento della
sua emissione (Cass. 3 maggio 1967 n. 828).
Una decisione più recente ha
affermato che l'emissione di un assegno consegnato a garanzia di un debito e
destinato a essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente
alla scadenza della propria obbligazione (rimanendo nel frattempo nelle mani
del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento) è
da considerarsi un’operazione economico- giuridica contraria alle norme
imperative di cui alla disciplina degli assegni.
Per quest’ultima decisione simile
operazione non è meritevole di tutela alla luce del criterio della conformità a
norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume
(Cassazione civile 19 aprile 1995 n.
4368).
Secondo l’orientamento in discorso, da ultimo confermato da una recente ordinanza la
giustificazione della sanzione della nullità si rinviene nella natura
dell'assegno il quale, pur a seguito delle modifiche intervenute nel corso
degli anni, che hanno eliminato la rilevanza penale dell'emissione degli
assegni in bianco, conserva la sua funzione essenziale di mezzo di pagamento:
altrimenti opinando il titolo verrebbe ad assumere una funzione totalmente
diversa, assolvendo uno scopo assimilabile a quello della cambiale.
In questa situazione la scelta più
prudente per chi debba negoziare un impegno di garanzia per il pagamento di
debito futuro sembra essere l’impiego delle cambiali o il ricorso ad altre
forme di garanzia (pegno su quote societarie, fideiussioni di terzi, ecc.).