TERZA SCHEDA DI DIRITTO COMMERCIALE

Il codice civile distingue gli imprenditori In base alla dimensione ed all’oggetto della loro attività grandi categorie di imprenditori.

Dal punto di vista dimensionale si distinguono  il piccolo imprenditore (2083 cod. civ.) e l’imprenditore medio - grande.

Dal punto di vista dell’oggetto dell’attività si distinguono l’imprenditore agricolo (2135 cod. civ.) e l’imprenditore commerciale (2195 cod. civ.).

Nel lessico del codice civile l’imprenditore commerciale medio - grande e l’imprenditore “soggetto a registrazione”

Esiste una disciplina comune a tutte le categorie di imprenditori, oggi stabilizzatasi, dopo l’istituzione del Registro delle Imprese, nei seguenti, principali, istituti:
a)    l’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese di cui alla legge 580/1993 con efficacia di pubblicità legale per gli imprenditori commerciali medio - grandi e quelli agricoli e di pubblicità notizia per i piccoli imprenditori commerciali (obbligo in origine esistente solo per gli imprenditori commerciali medio - grandi;
b)    la disciplina della concorrenza tra imprenditori (artt. 41 Costituzione, 2595 ss. cod. civ.) come oggi integrata e derogata dalla disciplina “antitrust”;
c)    la disciplina della pubblicità ingannevole e comparativa (d. lgs. 145/2007 e articoli 21, 22 e codice del consumo);
d)    la normativa antitrust (legge 287/1990);
e)    la disciplina della cooperazione tra imprenditori: consorzi (artt. 2602ss. cod. civ.), Associazioni Temporanee di Imprese (artt. 10 e 13 legge 109/1994), Gruppi Europei di interesse economico- GEIE (
f)     la disciplina dei contratti degli imprenditori con i consumatori (codice del consumo d. lgs. 206/2005);
g)    la disciplina dei contratti tra imprenditori o degli imprenditori in quanto deroghino alla disciplina generale dei contratti (artt. 1824, 1722 e 1330 cod. civ.).
h)   la disciplina dell’azienda (artt. 2555ss. cod. civ.;


A titolo di approfondimento si distinguono i diversi tipi di pubblicità legale:
  • pubblicità costitutiva che ricorre nei casi in cui l'iscrizione di un determinato atto o fatto giuridico nel Registro delle Imprese è requisito necessario ed indispensabile per la sua esistenza (ad es. atto costitutivo di società di capitale)
  • pubblicità dichiarativa (art. 2193 c.c.) riconducibile ai casi in cui l'iscrizione nel Registro rende opponibile ai terzi l'atto o il fatto del quale è stata data pubblicità, indipendentemente dalla circostanza che i terzi ne abbiano avuto effettiva conoscenza
  • pubblicità notizia collegata ai casi in cui l'iscrizione nel Registro delle Imprese ha una funzione solo informativa, ovvero consente di far conoscere a chiunque abbia interesse determinati fatti giuridici senza però connettervi alcun particolare effetto riguardo all'efficacia del fatto o dell'atto reso pubblico (ad es. l'iscrizione del piccolo imprenditore commerciale). 
Al momento dell’istituzione del Registro delle Imprese era molto netta la distinzione tra imprenditore commerciale non piccolo, da una parte, e imprenditori commerciali piccoli e agricoli: per i secondi la pubblicità aveva solo valore di pubblicità notizia.
Con l’articolo 2 del d. lgs. 228/2001 si è, invece, stabilito che la pubblicità delle imprese agricole, anche non piccole, ha efficacia dichiarativa oltre che di pubblicità notizia.