OTTAVA SCHEDA. IL CONTROLLO DEI SOCI NON AMMINISTRATORI NELLE SOCIETÀ DI PERSONE


Riferimenti normativi.

Art.  2261 c.c., art. 11 d. lgs. 24 marzo 2006, n. 155.


Nel caso in cui non tutti i soci partecipino all’amministrazione della società, è riconosciuta ai soci non amministratori, illimitatamente responsabili verso i terzi per le conseguenze degli atti degli amministratori, la possibilità di esercitare ampi controlli sull’operato degli amministratori medesimi e altresì la facoltà di ottenere da costoro informazioni sugli atti compiuti.
Ogni socio non amministratore delle società semplici e in nome collettivo ha pertanto i seguenti diritti, incomprimibili nella stesura dei contratti costitutivi di società:
-            il diritto di avere dagli amministratori notizia sullo svolgimento degli affari della società;
-            il diritto di «consultare i documenti relativi all’amministrazione» della società;
-            il diritto di ottenere il rendiconto degli affari sociali «quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti» ovvero – se la società dura da oltre un anno «al termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso».
Il diritto di controllo è rafforzato nelle società di persone qualificabili come «impresa sociale» ai sensi dell’art. 1 del d. lgs. 24 marzo 2006, n. 155: in queste società è, infatti, imposta, nel caso in cui siano superati i limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata di cui all’art. 2435-bis del c.c. ridotti della metà, la previsione da parte dell’atto costitutivo della nomina di uno o più sindaci, incaricati di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società-impresa sociale.
I sindaci devono esercitano anche compiti di controllo dell’osservanza delle finalità sociali dell’impresa.


Qual è l’estensione del potere di controllo del socio nelle società semplici e in nome collettivo?


Taluni interpreti[1] interpretano in senso restrittivo il diritto all’informazione del socio non amministratore, affermando che lo stesso comprende unicamente la possibilità di ottenere informazioni sull’andamento della gestione della società.
Altri, sul presupposto che il diritto in questione sia strettamente connesso al rischio d’impresa gravante sul socio, ritengono invece che la facoltà di consultazione e informazione dei soci debba essere intesa in senso molto ampio e pertanto considerarsi esteso all’accesso a tutti i documenti sociali[2] e finanche a fatti personali dei soci amministratori rilevanti per la gestione sociale[3].
In questa situazione appare opportuno, per la tutela del socio, inserire nel contratto sociale clausole tali da assicurare la più ampia possibilità di verifica dell’operato dell’organo amministrativo da parte dei soci non amministratori.

È ammessa la rinuncia dei soci non amministratori all’esercizio del potere di controllo sull’operato degli amministratori?


Tra gli interpreti si ritrova una prima soluzione contraria, espressa da coloro che ritengono assolutamente inderogabile in peius della disciplina legale del controllo del socio non amministratore, alla quale si attribuisce natura imperativa, in quanto espressione la necessaria qualifica compre imprenditore di ogni socio imporrebbe di consentire comunque al medesimo l’esercizio del controllo sull’investimento e sull’impresa sociale[4].
Altri ritengono invece ammissibile la rinuncia convenzionale al diritto di controllo con il consenso del socio non amministratore[5].
Per la migliore tutela del socio appare opportuno inserire nel contratto sociale una dettagliata disciplina del diritto del socio al controllo, così da prevenire qualsiasi dubbio circa l’esistenza di rinunce tacite o implicite a tale diritto, che spesso sono configurate nelle società con pochi soci.

È ammessa la previsione statutaria di un Collegio Sindacale nelle società di persone?


Taluni interpreti ammettono la delega del potere di controllo dei soci non amministratori a un organo (assimilabile al collegio sindacale) costituito da soci non amministratori o addirittura anche da terzi[6], precisando peraltro che tale delega non può essere estesa sino a includere l’esercizio dei poteri d’intervento (come la richiesta di nomina di un amministratore giudiziario), da considerarsi comunque riservato ai soli soci[7].
Altri interpreti sposano opinione totalmente contraria, affermando che i diritti d’informazione e d’ispezione possono essere esercitati solo personalmente dai soci, in quanto inseparabili dallo status dei medesimi[8], ovvero che la delega dell’esercizio del potere di controllo è incompatibile con l’esigenza di mantenere il segreto sugli affari della società[9].
La soluzione affermativa sembra oggi preferibile, alla luce dell’esplicita previsione della costituzione di un collegio sindacale nelle società di persone che rivestano la qualifica d’impresa sociale e del fatto che alla fattispecie sembra applicabile analogicamente l’art. 2476 del c.c., che ammette l’esercizio del potere di controllo dei soci sull’amministrazione delle s.r.l. attraverso professionisti a ciò delegati.

È ammessa la previsione contrattuale di direttive vincolanti dei soci non amministratori all’organo amministrativo?


Si ritiene da parte degli interpreti che il singolo socio non amministratore non abbia il potere di impartire direttive vincolanti agli amministratori.
Questo in considerazione del fatto che in regime di amministrazione disgiuntiva il diritto di presentare opposizione avverso gli atti amministrativi spetta solo ai soci amministratori (art. 2257, 2° co., c.c.): è infatti evidente che se il singolo socio non amministratore è privo del potere di opporsi agli atti amministrativi, a maggior ragione egli deve considerarsi privo del potere di esigere comportamenti positivi degli amministratori[10].
Si ritiene peraltro che il singolo socio abbia il potere di impartire direttive vincolanti nel caso in cui esista un amministratore unico nominato con atto separato rispetto al contratto costitutivo della società, amministratore che è revocabile dai soci non amministratori anche senza giusta causa. Questo in considerazione del fatto che se i soci non amministratori hanno il potere di revocare l’amministratore, a maggior ragione essi possono pretendere dallo stesso dei comportamenti positivi[11].


[1] R. Bolaffi, La società semplice. Contributo alla teoria delle società di persone, Giuffré, Milano, 1975 rist., p. 363; M. Foschini, Il diritto dell’azionista all’informazione, Giuffré, Milano, 1959, p. 32.
[2] A. Benussi, Modello legale e statutario di organizzazione interna nelle società personali, Giuffré, Milano, 2006, p. 174; G. Ragusa Maggiore, Le società in generale. Le società di persone, in Trattato delle società, diretto da G. Ragusa Maggiore, cit.,p. 242.
[3] P.G. Jaeger, L’interesse sociale, Giuffré, Milano, 1964,p. 115; G. Ragusa Maggiore, Le società in generale. Le società di persone, in Trattato delle società, diretto da G. Ragusa Maggiore,cit.
[4] G. Ragusa Maggiore, Le società in generale. Le società di persone, in Trattato delle società, diretto da G. Ragusa Maggiore, cit., 242; A. Benussi, Modello legale e statutario di organizzazione interna nelle società personali, Giuffré, Milano, 2006, p. 177.
[5] G. Ferri, Le Società, in Trattato di diritto civile italiano diretto da F. Vassalli, 1987, 3a ed., p. 119; M. Foschini, Il diritto dell’azionista all’informazione, cit., p. 267.
[6] A. Benussi, Modello legale e statutario di organizzazione interna nelle società personali, cit., p. 178 ss.
[7] A. Benussi, Modello legale e statutario di organizzazione interna nelle società personali, cit., p. 179.
[8] R. Bolaffi, La società semplice. Contributo alla teoria delle società di persone, Giuffré, Milano, 1975, rist., p. 364; F. Ferrara JR. – F. Corsi, Gli imprenditori e le società, Giuffré, Milano, p. 238, nt. 6; F. Messineo, Controllo del socio sull’amministrazione della società di persone e rappresentanza, in Studi di diritto delle società, Giuffré, Milano, 1958, p. 79.
[9] T. Ascarelli, Appunti di diritto commerciale, ne Il Foro Italiano, vol. I, Roma, 1936, p. 153; M. Foschini, Il diritto dell’azionista all’informazione, Giuffré, Milano, p. 33; C. Vivante, Trattato di diritto commerciale, Le società commerciali, II, Casa editrice Dott. Francesco Vallardi, Milano, 1906, p. 136.
[10] F. Galgano, Degli amministratori di società personali, Cedam, Padova, 1963, p. 31; G. F. Campobasso, Diritto Commerciale, II, Diritto delle società, VI ed. a cura di M. Campobasso, cit.,p. 103.
[11] G. F. Campobasso, Diritto Commerciale, II, Diritto delle società, VI ed. a cura di M. Campobasso, cit.,p. 103.