Le disposizioni del c.c. prevedono l’attribuzione a
tutti i soci delle società semplici e in nome collettivo del diritto di
partecipare all’amministrazione della società (art. 2257 e 2293 c.c.)
Si tratta di disposizioni derogabili nella
formazione dei contratti di società di persone, potendosi convenire un diverso
assetto dell’amministrazione e pertanto anche escludere taluni dei soci
dall’amministrazione della società (ovvero limitare i poteri amministrativi di
tutti i soci o di una parte dei medesimi): è discussa invece la possibilità di
nominare un amministratore che non sia socio della società.
Il c.c. prevede due diversi sistemi di
amministrazione delle società semplici e in nome collettivo (art. 2257.)
Il primo sistema è quello dell’amministrazione
disgiuntiva, applicabile quando nulla sia previsto nel contratto sociale o
nell’atto di nomina degli amministratori.
In questo sistema ciascun socio è, in quanto tale,
investito del potere di amministrare la società, potendo compiere da solo
qualsiasi operazione che rientri nell’oggetto sociale senza dover richiedere
l’approvazione degli altri soci.
A ogni socio è peraltro riconosciuto a titolo
individuale il diritto di opporsi all’esecuzione degli atti amministrativi
prima dell’esecuzione dei medesimi.
In caso di opposizione il potere amministrativo del
socio che intenda compiere l’atto è temporaneamente paralizzato:
sull’opposizione decide, infatti, la maggioranza dei soci, calcolata in ragione
della proporzione degli utili spettante ai medesimi (art. 2257, 3° co., c.c.)
Il secondo sistema amministrativo previsto dalla
legge è quello dell’amministrazione congiuntiva, che deve essere espressamente
contemplato dal contratto sociale.
Nel caso in cui i soci abbiano preferito tale
sistema, è necessario il consenso di tutti i soci medesimi per il compimento
delle operazioni sociali (art. 2258, 1° co., c.c.)
Questo sistema, particolarmente complesso e tale da
rendere difficoltosa l’attività della società, può essere mitigato con
l’applicazione, in luogo del criterio unanimistico, di quello maggioritario
(art. 2258, 2° co., c.c.)
In caso di amministrazione disgiuntiva il socio amministratore deve informare gli altri soci dell’atto gestionale che intenda compiere?
La questione è oggetto di contrasto tra gli interpreti.
Si reputa pertanto consigliabile che nella redazione degli statuti si ponga
attenzione a prevedere strumenti di circolazione delle informazioni tra i soci
amministratori tali da evitare situazioni di contrasto e confusione nella
gestione dell’impresa sociale.
In caso di amministrazione congiuntiva le decisioni riguardanti il compimento di atti amministrativi devono essere adottate con l’adozione del « metodo collegiale»?
Nelle società di persone, in cui si sia scelto il
metodo dell’amministrazione congiuntiva, non esistono, a differenza di quanto
accade per le società di capitali, regole predeterminate per la formazione
delle decisioni. Si ritiene pertanto che non sia necessaria la formale
costituzione di un collegio deliberativo e che non occorrano pertanto neppure
le formalità di verbalizzazione e documentazione a ciò connesse nelle società
di capitali[1].
In caso di amministrazione congiuntiva e nel dubbio sul significato da attribuirsi alle clausole dello statuto è da ritenersi che i soci abbiano optato per il metodo deliberativo maggioritario ovvero per quello unanimistico?
È da segnalare in proposito Cass. 19 gennaio 1985,
n. 142, in
Dir. Fall., 1985, II, 407, decisione relativa al caso di una società in
accomandita semplice il cui atto costitutivo prevedeva l’attribuzione del potere
di amministratore a cinque soci, facendo esplicito riferimento all’espressione «consiglio di amministrazione». In questo caso la Suprema Corte ha
affermato che dall’impiego di tale espressione doveva desumersi che i soci
avessero inteso optare per la decisione a maggioranza e non invece
all’unanimità.
[1] V. G. Ragusa Maggiore, Le società in generale. Le società di
persone, in Trattato delle società, diretto da G. Ragusa Maggiore,
cit., p. 218; Costi Di
Chio, Società in generale. Società di persone. Associazione
in partecipazione,Utet, Torino, 1991, p. 354.
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